Una società acquisisce un marchio storico per camicie, rimasto silenzioso per decenni. Lo estende — sulla carta — a decine di categorie merceologiche. Poi invia lettere intimidatorie ai commercianti dell'isola rivendicando diritti che, almeno in parte, non le sono ancora stati riconosciuti. Quello che si presenta come tutela del nome di Capri assomiglia sempre più a un'operazione ai danni di chi sull'isola ci vive e lavora.

 

Le origini: un marchio di altri tempi
La storia comincia molti decenni fa, quando nel 1947 viene registrato il marchio Capri per una linea di camicie per poi essere acquistato negli anni '80 dalla camiceria Inghirami. Una registrazione del suo tempo: in quell'epoca l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) permetteva, in determinate circostanze, l'uso di nomi geografici come marchi d'impresa. Oggi quella pratica è sostanzialmente preclusa. L'articolo 13 del Codice della Proprietà Industriale esclude espressamente che il marchio possa consistere in un nome geografico o comunque in uno che faccia riferimento alla provenienza geografica, in quanto i segni che in commercio possono servire a designare la provenienza geografica non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa
Il marchio aveva avuto una sua stagione di visibilità: le camicie Capri venivano pubblicizzate sulla RAI, in un'epoca in cui apparire sul piccolo schermo significava ben altro che oggi. Poi, progressivamente, quella presenza pubblica si è dissolta. Il marchio è rimasto formalmente esistente nel registro — la decadenza per non uso non scatta automaticamente in Italia, ma richiede che un terzo presenti apposita istanza all'autorità competente — ma della sua attività commerciale si sono perse le tracce pubbliche da tempo.
È in questo contesto che una società (di cui omettiamo il nome per ragioni legate alla vicenda in corso) ha acquisito il marchio, riportandolo in vita con ambizioni assai più vaste di una linea di camicie.

Il salto: da una classe merceologica a un impero sulla carta
Qui comincia il problema serio.
Il sistema di tutela dei marchi in Italia e in Europa funziona per classi merceologiche, secondo la Classificazione di Nizza: 45 categorie che vanno dai tessili ai prodotti chimici, dai software ai prodotti alimentari. Un marchio registrato per la classe "abbigliamento e camicie" non protegge automaticamente altri tipi di prodotti. Per ogni categoria aggiuntiva occorre presentare una domanda separata, che viene esaminata e — solo se approvata — concessa dall'UIBM.
Una domanda di registrazione in attesa di esame non è un diritto acquisito. È una richiesta. Può essere accolta, modificata o rigettata. Fino alla concessione, non produce effetti giuridici vincolanti nei confronti di terzi.
Secondo quanto risulta, alla data in cui i commercianti e i fornitori dell'isola hanno ricevuto le comunicazioni — estate/autunno 2025 — l'estensione del marchio alle numerose categorie merceologiche aggiuntive era allo stato di domanda pendente presso l'UIBM, non ancora esaminata né concessa. Ciononostante, le lettere inviate agli esercenti avrebbero rappresentato una tutela omnicomprensiva del marchio su decine di settori: dai prodotti tessili ai cosmetici, dagli articoli casalinghi fino a software e NFT.

Le lettere: diritti vantati su basi non ancora esistenti
Nell'estate e nell'autunno del 2025, numerosi commercianti dell'isola di Capri hanno ricevuto raccomandate e PEC con un messaggio sostanzialmente uniforme: acquistare solo da fornitori "qualificati" che avessero pagato le royalties al titolare del marchio, oppure essere considerati responsabili di vendita di merce contraffatta.
Il problema è che questa rappresentazione era, almeno per i negozianti di Capri, totalmente falsa.
Per i prodotti non tessili — la maggioranza di ciò che si vende in un negozio di souvenir, profumeria, casalinghi o articoli da regalo a Capri — il titolare del marchio non aveva, alla data di quelle lettere, alcun diritto concesso e opponibile. Eppure i destinatari venivano informati di dover scegliere tra pagare o essere esposti a conseguenze legali per contraffazione.
C'è poi un secondo punto, strutturalmente ancora più solido: per un commerciante che opera sull'isola di Capri, scrivere "Capri" su un prodotto non costituisce uso di un marchio altrui. È l'indicazione geografica del luogo in cui il prodotto è stato realizzato o venduto.

Il Codice della Proprietà Industriale tutela espressamente questo diritto, e la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha più volte ribadito l'interesse generale a preservare la disponibilità dei nomi geografici, che appartengono alla collettività e non a un privato.
L'analogia più calzante è quella dello studente che, dopo aver superato i primi esami universitari, si fa stampare un biglietto da visita con il titolo di "Dottore" e inizia a esercitare la professione. L'esame lo sta ancora sostenendo. Il titolo non ce l'ha. Ma lo usa lo stesso.

I profili penali: quando la falsa rappresentazione diventa reato
Rappresentare come esistente e opponibile una tutela giuridica che non è ancora stata concessa, al fine di indurre terzi a pagare o a modificare il proprio comportamento commerciale, non è una semplice questione di correttezza professionale.
In diritto penale italiano, la fattispecie della truffa (art. 640 c.p.) punisce chi, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. La condotta si può considerare tentata nel momento dell'invio delle lettere, e potenzialmente perfezionata nel momento in cui un fornitore ha pagato royalties — o un negoziante ha acquistato a sovrapprezzo da fornitori selezionati — convinto di essere obbligato a farlo in forza di diritti che non esistevano ancora.
Sul piano civile, si profila anche la concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 c.c., che vieta l'uso di mezzi non conformi alla correttezza professionale idonei a danneggiare l'altrui azienda. Costringere un mercato locale a rifornirsi da canali esclusivi attraverso la minaccia di conseguenze legali basate su affermazioni non veritiere rientra con ogni probabilità in questa fattispecie.

Il paradosso della borsa cinese
C'è un'immagine che vale più di mille argomenti giuridici. Sull'aliscafo che porta a Capri si vedono borse in PVC di provenienza cinese — materiale scadente, odore acre, qualità riconoscibile a distanza — con il ricamo "Capri" ben in mostra. Sono lì perché chi le importa ha pagato le royalties.
Nel frattempo, un artigiano locale che incide il nome della sua isola su una ceramica, un commerciante che ricama "Capri" su una maglietta prodotta a pochi chilometri, rischierebbero di ricevere una raccomandata che li definisce contraffattori.
Questo è il risultato concreto dell'operazione: il nome di Capri viene "tutelato" garantendone l'uso a chi paga, indipendentemente dalla qualità o dalla provenienza del prodotto. Non è tutela di un'identità. È una concessione commerciale.

I danni: chi paga il conto
Le conseguenze si distribuiscono su più livelli.
I fornitori si sono trovati costretti a valutare se pagare royalties per categorie merceologiche sulle quali il titolare del marchio non aveva ancora alcun diritto concesso.
I negozianti vengono indirizzati verso un numero ristretto di fornitori "autorizzati", con il risultato inevitabile di avere tutti lo stesso catalogo, meno varietà e prezzi più alti. Il sovrapprezzo si applica a prodotti — quelli non tessili — per i quali nessuna tutela era stata legalmente riconosciuta al momento delle lettere.
I consumatori pagano il conto finale. Chi visita Capri già sconta i costi strutturali dell'isola: trasporti, logistica, affitti tra i più alti d'Italia. Su questi si aggiunge ora un onere legato a un'operazione che il visitatore non conosce e non capisce. Percepisce solo che a Capri si paga di più. E parte con quella sensazione.
L'immagine dell'isola subisce un danno che nessuna campagna promozionale potrà facilmente riparare.

 



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